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Iniziative
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| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Dipartimento per le Politiche Sociali |
L'Organismo nazionale di coordinamento per l'anno europeo delle persone con disabilità 2003 (Decreto interministeriale del 24 giugno 2002)
VISTA la Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001 con la quale è stato istituito l'anno europeo delle persone con disabilità 2003;
VISTO in particolare l'articolo 7 c. 2 della citata Decisione che dispone misure finanziarie nella misura del 50% dei costi complessivi per la realizzazione di progetti, azioni a livello nazionale, regionale, locale;
VISTO il Decreto del Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2002, con il quale è stato istituito l'Organismo nazionale di coordinamento per l'Anno europeo delle persone con disabilità;
VISTO il Decreto del Ministro per le Politiche Comunitarie e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2 ottobre 2002 di nomina dei componenti del suddetto Organismo;
VISTO il Regolamento interno dell'Organismo stesso in data 31 luglio 2002, ed in particolare l'articolo 2;
CONSIDERATI gli obiettivi indicati all'articolo 2 della Decisione del Consiglio dell'Unione europea del 3 dicembre 2001 per l' Anno europeo delle persone con disabilità;
TENUTO CONTO inoltre delle indicazioni e degli obiettivi definiti
dalla normativa nazionale ed in particolare dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni.
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DELIBERA
1. Il finanziamento dei progetti presentati
ed ammessi ai sensi del presente bando di gara è assicurato per
il 50% dalle risorse messe a disposizione dalla Commissione europea nella
misura di 800.000, per il 40% da risorse statali nella misura di
640.000, per un ammontare complessivo di 1.440.000 e per
il restante 10 % dagli stessi soggetti proponenti ( 160.000).
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1. I progetti devono riguardare almeno
uno degli obiettivi della Decisione del Consiglio dell'Unione europea
del 3 dicembre 2001, con priorità per le iniziative riferite alle
tre macro aree di seguito indicate e basate sui principi di non discriminazione
e pari opportunità :
- sensibilizzazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche;
- sensibilizzazione e diffusione delle buone prassi sulla mobilità,
accessibilità, integrazione, socializzazione, educazione permanente;
- sensibilizzazione e diffusione delle buone prassi su interventi a favore
delle persone con disabilità gravi e delle loro famiglie.
2. Ogni proposta progettuale dovrà indicare gli obiettivi
generali e specifici, un programma di attività chiaro, comprendente
i tempi di attuazione, una metodologia precisa e forme di verifica e di
valutazione in itinere e finale.
3. Saranno considerati con priorità per l'ammissione ai
finanziamenti le proposte che:
prevedono forme di partenariato con più attori sociali (enti pubblici o del privato sociale) anche di altri paesi membri;
includono la partecipazione delle organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
comportino un importo non superiore a 100.000 .
4. I progetti devono prevedere la loro
conclusione entro l'anno 2003 e comunque non oltre il primo trimestre
dell'anno 2004.
5. Non sono previsti finanziamenti per progetti che prevedono la
realizzazione di infrastrutture e servizi in quanto gli stessi possono
essere finanziati da altre iniziative comunitarie o nazionali
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1. Le proposte progettuali possono essere
presentate da:
a). rappresentanti legali delle seguenti associazioni ed
organismi senza scopo di lucro, che hanno una diretta e comprovata esperienza
nel settore della tutela e della promozione dei diritti delle persone
con disabilità da almeno tre anni :
le organizzazioni di volontariato che si occupano delle persone con disabilità e delle loro famiglie, costituite in forma di associazione o nelle forme previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della medesima legge;
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui alle sezione II° del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo;
le associazioni nazionali di promozione sociale disciplinate dalla legge 7.12.2000 n. 383 ed iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della medesima legge;
le fondazioni, le cooperative sociali, organizzazioni del privato-sociale;
le associazioni di persone con disabilità e delle loro famiglie;
b). Amministrazioni centrali.
c). Regioni
d). Province
e). Enti locali 2. I soggetti candidati ad ottenere
finanziamenti devono dichiarare che non verrà realizzato alcun
profitto economico dall'attività per la quale la domanda è
stata inoltrata.
3. In caso di partenariato, uno dei partner si assumerà
gli obblighi contrattuali nei confronti dell'Organismo nazionale di coordinamento,
mentre gli altri partner devono chiaramente indicare nelle loro lettere
di impegno, il proprio accordo e il loro coinvolgimento nell'esecuzione
del progetto.
4. Le persone, componenti dell'Organismo nazionale di coordinamento,
non possono partecipare alle procedure relative alla selezione della domanda
presentata dall'Ente o Organismo che essi rappresentano.
5. Le persone fisiche non possono presentare domande.
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1. I progetti devono essere presentati
in duplice copia originale ed una copia conforme, firmate dal responsabile
legale dell'Ente o Organizzazione che presenta la domanda, per l'ottenimento
del cofinanziamento, secondo il modello di cui all'allegato 1.
2. Essi debbono essere presentati all'Organismo nazionale di coordinamento
per l'Anno Europeo delle persone con disabilità , presso il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, via Fornovo,8 Palazzina A 00192
Roma, entro e non oltre il quarantacinquesimo (45°) giorno dalla pubblicazione
dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
In caso di spedizione postale , la domanda si intende presentata il giorno
della spedizione. A tal fine , fa fede la data del timbro dell'ufficio
postale accettante.
All'invio del progetto deve far seguito la trasmissione all'ufficio dell'Organismo
nazionale di coordinamento di un fax, al n. 0636754022 in cui si informa
dell'avvenuta trasmissione del progetto.
La suddetta comunicazione ha esclusivamente funzione informativa. L'organismo
di coordinamento non si assume alcuna responsabilità per i progetti
non pervenuti .
3. Sulla busta dovrà essere indicato " Progetti Anno
Europeo delle persone con disabilità : 2003 ".
4. Ogni progetto deve essere predisposto sulla base dello schema
dell'allegato 2.
5.Ogni progetto deve essere, altresì, corredato dalla dichiarazione
del legale rappresentante dell'Ente presentatore che attesti, sotto la
propria responsabilità, che nessuno degli Enti presentatori ha
ricevuto finanziamenti comunitari o statali per il medesimo progetto.
6.Non verranno prese in considerazione le domande e verranno respinti
i progetti che risulteranno:
pervenuti oltre il termine di scadenza;
mancanti sulla busta, della dicitura - PROGETTO ANNO EUROPEO DELLE PERSONE CON DISABILITA' - 2003;
privi della firma del legale rappresentante sulla domanda di contributo e/o sul piano economico;
non corredati dalla documentazione obbligatoria richiesta;
presentati da soggetti diversi dagli operatori ammessi;
incompleti o carenti di dati essenziali;
non conformi per contenuti alle tipologie di iniziative di cui all'articolo 2 del presente bando;
7. L'Organismo nazionale di coordinamento per l'anno europeo delle persone con disabilità, entro quarantacinque (45) giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione, esamina e approva i progetti da ammettere a finanziamento e indica l'importo del contributo concesso, precisando il cofinanziamento comunitario.
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1. L'erogazione del cofinanziamento di
cui all'articolo 1, si articolerà in tre tempi:
a) 50% all'atto della comunicazione dell'approvazione del
progetto;
b) 25% al momento in cui le spese sostenute sono pari almeno
al 30% del contributo assegnato, tale finanziamento viene erogato previa
presentazione di una dettagliata relazione sullo stato di avanzamento
del progetto e delle note attestanti le spese impegnate;
c) il rimanente 25%, a conclusione delle attività
progettuali, dietro presentazione della relazione finale da cui risulti
che gli obiettivi perseguiti siano stati realizzati e a seguito dell'invio
di un rendiconto dettagliato corredato dalle relative note giustificative
delle spese sostenute.
Nelle diverse fasi di attuazione del progetto il responsabile assicura,
comunque, la partecipazione finanziaria richiesta per la realizzazione
della stessa.
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1. In caso di sospensione o di mancata esecuzione
dei progetti ammessi al cofinanziamento ai sensi del presente bando di
gara, a qualsiasi titolo intervenuta, la responsabilità per le
relative spese già anticipate graverà esclusivamente sul
soggetto proponente.
Per eventuali informazioni, ritiro fac-simile della domanda, copia del
formulario di presentazione, ci si può rivolgere alla Segreteria
tecnica dell'Organismo di coordinamento nazionale:
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Comunitarie - Ufficio Affari Sociali , Tel.06/67795218; Fax: 06/6991435.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - D.G. per le tematiche familiari, sociali e la tutela dei diritti dei minori - tel. 06/36754414, 06/36754429 - Fax 06/36754022.
Roma, 18.01.2003
| IL PRESIDENTE Dott. Giovanni CAPOGNA |
IL PRESIDENTE Dott.Giovanni DAVERIO |
Si possono scaricare in formato word i seguenti allegati:
Fac-simile della domanda
di contributo - Scheda
di presentazione del progetto
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